Come già detto la scorsa settimana, in questi giorni, le località turistiche balneari sono ormai piene di gente portata a svolgere svariate attività, dentro e fuori dall’acqua. Dopo aver parlato delle moto d’acqua, oggi ci soffermeremo sulla regolamentazione del “traffico” dei sub.
La subacquea è l’attività che prevede l’immersione completa del corpo umano in un ambiente liquido. Si tratta di una pratica che ad oggi, in Italia, non ha una legge – quadro, che regoli la subacquea – ricreativa, i brevetti e che istituisca le figure professionali della guida e dell’istruttore. Si tratta di un’attività libera che può essere esercitata nel rispetto della generale normativa che si riferisce principalmente all’obbligo della segnalazione in mare.
Come già anticipato non esiste una legge che prevede il conseguimento del brevetto per la pratica di tale attività, per noleggiare l’attrezzatura e per la ricarica della bombola. Succede quindi che chiunque può noleggiare l’attrezzatura e immergersi liberamente, anche da autodidatta, dotato di respiratore in acque interne o marine. Il sub può immergersi da solo ovunque non vi siano restrizioni in ambito regionale, quali ordinanze o regolamenti di enti privati (club e associazioni) che impongono particolari divieti. Mancando una disciplina unitaria nazionale fatta eccezione del “Codice della nautica da diporto” (GU n. 222 del 22-9-2008 – Suppl. Ordinario n. 223), che disciplina anche l’attività subacquea e in caso di contrasto, prevale solo sulle ordinanze delle capitanerie di porto, comunali o degli Enti parchi, spesso infatti, la normazione è data da regolamentazioni regionali. Facendo un sunto delle varie normazioni, però, si può affermare che: il subacqueo ha l’obbligo di segnalarsi con galleggiante recante una bandiera rossa con strisce diagonali bianche visibili a 300 mt; qualora il sub si serve di un natante di appoggio il segnale va posto sull’imbarcazione e la bandiera deve essere visibile a 300 mt; il sub di operare entro un raggio di 50 mt. dalla verticale del mezzo d’appoggio o dal galleggiante di segnalazione.
L’immersione subacquea è proibita a distanza inferiore: a 500 mt. da spiagge frequentate da bagnanti; a 100 mt. dagli impianti fissi di pesca e dalle reti da posta; a 100 mt. dalle navi ancorate fuori dai porti. Inoltre, Non è consentita, inoltre, l’immersione in zona di mare ove regolarmente transitino le navi per l’uscita e l’entrata nei porti. Per quanto attiene le immersioni durante le ore notturne, siano le stesse con o senza barca, valgono le stesse regole del giorno. In queste circostanze, la Boa deve essere segnalata con luce gialla intermittente, con una frequenza di 2 lampi al secondo, visibile per un raggio di300 m e distante massimo 50m dal sub. Tutte le prescrizioni appena assunte si applicano all’esercizio della pesca subacquea la quale, inoltre, prevede i seguenti divieti di: effettuare la pesca subacquea sportiva con l’ausilio di apparecchi di respirazione; esercizio della pesca subacquea dal tramonto all’alba; tenere il fucile armato se non in immersione; cedere il fucile subacqueo o attrezzo simile a minori di anni 16 o affidarli a persone minori di anni 16 se questi ne fanno uso; pescare con il fucile subacqueo e attrezzi simili qualora trattasi di persone di età inferiore a 16 anni.
Tenuto conto di quanto assunto, in caso di incidenti, molti potranno essere i profili di responsabilità e i motivi per cui il subacqueo o gli operatori del settore (istruttori e gestori di diving) potranno essere dichiarati responsabili. Conoscere le normative regionali e le prescrizioni dei luoghi ove si pratica l’attività subacquea deve essere uno dei principali oneri di coloro che scelgono di divertirsi immergendosi nelle acque dei mari della nostra Italia.
Come già ampliamente esposto, nel nostro Paese, la pratica dell’attività subacquea non è vincolata all’obbligo di detenzione del brevetto. In alcune Regioni, però, si discute sulle normative locali per obbligare i subacquei ad immergersi solo tramite diving center, al fine di essere sempre sottoposti a controlli. Oltre agli enti privati commerciali appena citati, i corsi per apprendere la teoria e la tecnica sono gestiti dagli organismi riconosciuti e affiliati alla Confédération mondiale des activités subaquatiques, come la Federazione Italiana Attività Subacquee, la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee oppure ANIS (Associazione nazionale istruttori subacquei).
Per informazioni e approfondimenti è possibile contattare l’avvocato al seguente indirizzo avvocato@valentinaporzia.com.