Le località turistiche balneari sono ormai piene di gente portata a svolgere svariate attività, dentro e fuori dall’acqua. Nelle rubrica di oggi ci soffermeremo a parlare della regolamentazione del “traffico” dei veicoli natanti, in particolare delle moto d’acqua. Si tratta, così come viene definita dal Decreto legislativo, 11/01/2016 n° 5, G.U. 11/01/2016, di «un’unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno».
Il citato decreto rappresenta una svolta necessaria, visto che la diffusione di questo tipo di mezzi è in aumento. Dopo anni in cui le nostre coste sono state sprovviste di una normativa che regolamentasse l’uso delle moto d’acqua, oggi finalmente il nostro legislatore ha previsto alcune regole che limitano l’uso incondizionato e semplificano anche alcuni iter burocratici per l’acquisto e la proprietà. Le moto d’acqua possono essere messe a disposizione, o messi in servizio, solo se non sono un pericolo per la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l’ambiente, quando siano sottoposti a manutenzione in modo corretto e utilizzati conformemente alla loro destinazione e solo a condizione che soddisfino i requisiti essenziali previsti nell’allegato I del citato Decreto. Ordunque, non possono essere fabbricati, importati e distribuiti prodotti contrari e sprovvisti di tali requisiti. Le stesse moto devono aver ottenuto l’attestazione di conformità Ue e rispettare i limiti acustici e quelli legati immissioni di gas. Il D. Lgs n.5 del 2016 prevede una serie di sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni sancite, ad esempio, accertata la pericolosità ai sensi dell’articolo 39, il fabbricatore o l’importatore privato «e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20658 euro a 123.949 euro». Passando a quelle che sono le regole che attengono l’utilizzo di questi mezzi, vediamo che per la conduzione di moto d’acqua è necessario essere maggiorenni e sostenere l’esame per la patente a motore su di una unità da diporto con motore superiore ai 40,8 cv o 30 Kw, così come è stato sancito dal D.P.R. 411/97 e con ordinanza 15/2004 del 3 Maggio 2004. L’uso è consentito solo di giorno con condizioni meteo buone (mare calmo e visibilità ottimale) alla distanza di 1 miglio dalla costa (1,5 km circa), rispettando nella stagione dal 1 Maggio al 30 Settembre, il vincolo che prevede la partenza e l’approdo avvengano unicamente attraverso approdi aperti o corridoi autorizzati e siano effettuati alla minima velocità di manovra, affinché vengano rispettate tutte le norme di sicurezza. Qualora la spiaggia non sia provvista di questi spazi di lancio, è consentito attraversare la fascia di mare riservata alla balneazione esclusivamente a motore spento e con la massima cautela. Il limite di velocità è stato fissato a 10 nodi, ovvero circa 20 chilometri orari. Tra le dotazioni obbligatorie ci sono: l’uso di una cintura di salvataggio di tipo omologato, che deve essere sempre a bordo del mezzo e un dispositivo in grado di arrestarne la marcia in caso di caduta del guidatore.
Durante la stagione estiva, inoltre, possono essere previste ulteriori limitazioni riguardo agli orari e le giornate in cui si può circolare. Le attività commerciali preposte al noleggio, quindi, hanno l’onere di mettere a disposizione il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza, munito dei documenti di navigazione previsti e con la copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e delle persone trasportate. Il locatore, ovvero il noleggiante, deve disporre di un’unità di salvataggio a motore, sempre pronta all’uso, idonea a prestare un tempestivo soccorso entro i limiti dell’unità locata ovvero noleggiata, e dotata di salvagente anulare, cavo di rimorchio, una gaffa ed un ancorotto con almeno trenta metri di cavo per far fronte a interventi di emergenza. Detta unità non è necessaria laddove siano contestualmente rispettate le seguenti condizioni: i mezzi locati ovvero noleggiati siano esclusivamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali abilitati a navigare entro trecento metri dalla costa; il locatore ovvero noleggiante sia anche il concessionario dello stabilimento balneare al cui interno sia presente la postazione di locazione ovvero noleggio e lo stesso sia munito dell’imbarcazione di emergenza. In linea con quanto precedentemente assunto, vediamo che tra gli obblighi del locatore vi è quello di verificare che il locatario sia in possesso della patente di cui sopra, requisito essenziale per la guida del veicolo natante.
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