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La casa del Rugby e del Football americano e le normative sulla costruzione degli impianti sportivi

Pubblicato da: avv. Valentina Porzia | Mer, 2 Agosto 2017 - 10:45

Per «impianto sportivo» si intende l’insieme di uno o più spazi, preposti per lo svolgimento dell’attività degli atleti. Lo stesso può comprendere: l’area per l’attività sportiva; la zona spettatori; il bar, i servizi igienici e le zone accessorie.

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La costruzione di un impianto destinato ad attività sportiva che consente la presenza di più di cento spettatori prevede l’autorizzazione da parte del Comune ove lo stesso deve essere realizzato, con allegati i documenti di cui all’art. 3 del D.M. 18 Marzo 1996 (G.U. n. 085 Suppl. Ord. del 11.4.1996) concernente “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte da Decreto Ministeriale 9 Giugno 2005.

Il Comune deve, quindi, presentare il progetto alla Commissione Provinciale di vigilanza per l’esercizio da parte di quest’ultima delle attribuzioni di cui all’art. 80 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 192, n. 773. La stessa Commissione deve redigere apposito verbale con parere motivato circa la conformità dell’impianto alle norme di cui al Decreto Ministeriale sopra citato.

La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.), infatti, è un organo nominato dalla Prefettura tramite il servizio di Polizia Amministrativa che esamina le domande in fase progettuale, effettua sopralluoghi ed esprime il parere di merito che viene inoltrato al Comune competente al rilascio della licenza. La Commissione è  istituita  in  ogni  Provincia, è  permanente, ha durata annuale ed è nominata ogni anno dal Prefetto, che la presiede e al quale si aggiungono:  il  Questore,  il  medico  provinciale,  un ingegnere del genio civile, il comandante provinciale dei vigili  del fuoco, un esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico  spettacolo  ed  un  rappresentante dell’organizzazione sindacale dei lavoratori  dello  spettacolo, designati dalle organizzazioni  sindacali  locali  riconosciute. Il Verbale di cui sopra deve essere allegato ai documenti di fine lavori che trasmessi al Sindaco consentono di fare richiesta di licenza di agibilità. Le procedure, così come previsto al citato D.M., «si applicano in tutti i casi di variazioni di caratteristiche distruttive e funzionali dell’impianto (comprese quindi le opere di ristrutturazione) o quando si verifichino sinistri che interessino le strutture degli impianti». A questo si deve aggiungere che, ogni dieci anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto un certificato di idoneità statica dell’impianto rilasciato dal tecnico abilitato. Al fine di coadiuvare i lavori di verifica ed elaborazione parere, alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo esecutivo, un rappresentante del CONI. Ebbene, si deve precisare che per il conseguimento dei certificati di sicurezza ed agibilità, gli impianti devono rispettare specifiche caratteristiche come: la localizzazione, che prevede la scelta dell’area in base alle esigenze specifiche relative alla pratica sportiva (tipo estenzione degli spazi sportivi, morfologia, orientamento, ecc), alle esigenze connesse all’accessibilità e fruibilità da parte degli utenti e alle norme di sicurezza nell’utilizzo (viabilità, area di sosta, aree dalla normativa di sicurezza ecc.); la realizzazione di  recinzioni esterne per le quali sono da preferire soluzioni integrate con l’ambiente; la previsioni di aree da destinare a parcheggi di mezzi di trasporto dei diversi utenti, in conformità alle norme di legge e ai regolamenti comunali, tenendo conto dell’importanza, destinazione e modalità di utilizzo dell’impianto sportivo oltre che delle abitudini locali.

A queste si devono aggiungere le disposizioni del CONI per l’impiantistica sportiva approvate con la deliberazione n. 149/2008 della Giunta Nazionale del CONI ovvero: l’illuminazione artificiale, l’illuminazione di sicurezza, ventilazione, segnature dei campi, pavimentazione, spogliatoi, locali medici, affollamento degli spazi di attività, spazio per il pubblico, accesso disabili e servizi igienici.

Alla fine dei lavori, oltre i pareri e le autorizzazioni precedentemente elencate sarà necessario ottenere l’omologazione dell’impianto sportivo, ovvero l’attestazione di idoneità alla svolgimento delle competizioni e all’omologazione dei risultati di un determinato livello e/o esercizio (agonistico o amatoriale) della pratica sportiva. I regolamenti tecnici e le procedure di omologazione sono stabiliti autonomamente delle Federazioni Sportive Nazionali, in relazione alle specifiche caratteristiche delle discipline sportive che devono essere praticate.

Leggendo quanto sopra, pur tenendo conto dell’importanza della firma della convenzione tra CONI e gli Enti Locali per l’erogazione delle risorse legate al Fondo Sport e Periferie, è doveroso ricordare che l’impegno a costruire/ristrutturare strutture consone allo svolgimento dell’attività sportiva debba passare dal rispetto di norme, disposizioni ed iter ben precisi che evitano l’istallazione di ecomostri ed impianti in disuso.

Sapere che presto l’impianto di Catino, rimasto abbandonato ed incompleto per anni, potrà diventare la casa del Rugby e del Football americano è indubbiamente una buona notizia. Sperare che tutto venga fatto in nome della crescita sportiva delle associazioni baresi e dei territori che le ospitano è tra i più grandi auspici che la città di Bari dovrebbe avere.

Per informazioni e approfondimenti è possibile contattare l’avvocato al seguente indirizzo avvocato@valentinaporzia.com.

 

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