Nel corso della propria carriera, e quindi di qualunque rapporto con la società con la quale è tesserato, lo sportivo è tenuto, in ragione dell’obbligo di fedeltà derivante di cui all’art. 2105 c.c. a svolgere la propria attività unicamente in favore del club dal quale dipende. L’unica eccezione a questo onere è data dagli eventuali impegni con la squadra nazionale, che ovviamente non provocano un danno alla società di appartenenza ma ne aumentano il prestigio.
La convocazione in squadre e rappresentative nazionali accresce la popolarità dei convocati, migliorando le loro prospettive economiche, e delle stesse società e associazioni che sono titolari del cartellino del convocato.
Non sono poche le disposizioni della dottrina che evidenziano che nell’ordinamento sportivo esiste un vero e proprio obbligo dei tesserati di rispondere positivamente alle convocazioni per la costituzione delle rappresentative nazionali. Tale obbligo discende dall’assoggettamento dell’atleta all’autorità disciplinare della Federazione sportiva. Lo sportivo, infatti, è tenuto ad osservare tutte le istruzioni tecnico-sportive impartite dal commissario tecnico, dagli allenatori e dai dirigenti federali. Ne consegue l’onere a conservare un contegno disciplinato e corretto e una condotta sportiva, civile e responsabile.
L’atleta deve assumere uno stile di vita regolare, in modo da mantenersi idoneo al ruolo assunto sia dal punto di vista morale che fisico. L’obbligo a rispondere alla convocazioni delle squadre nazionali è sancito nell’ambito del comma 4 dell’art. 31 dello Statuto del Coni, il quale prevede che “gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente Federazione Sportiva Nazionale, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito”. Dalla lettura di quanto sopra, è senza dubbio giustificato il comportamento assunto dalla Federazione Pallavolo Italiana, e non da ultimo dal Commissario Tecnico Blengini, nei confronti dello schiacciatore della Sir Safety Umbria Volley, Ivan, a seguito delle querelle aventi ad oggetto le scarpe di quest’ultimo.
Essere tesserato di una Federazione è sinonimo di assoggettamento ai dettami della stessa e al rispetto di quanto sancito dalle normative. Orbene, fermo restando il diritto degli sportivi alla stipula di propri contratti di sponsorizzazione e pubblicità, è opportuno che gli stessi siano redatti compatibilmente con quanto deciso dall’Ente a cui sono sottoposti, in forza di quanto previsto dall’ordinamento sportivo.
Nonostante quanto appena affermato è doveroso evidenziare che decidere di estendere la sponsorizzazione tecnica alle scarpe, la cui scelta è spesso legata a questioni di comodità, non è stata un’idea molto razionale.
Parlando di scarpe e nazionale, infatti non può non ritornare in mente la vicenda di Francesco Totti di qualche anno fa. In quel caso, però, lo sponsor tecnico della nazionale, in deroga a quanto previsto dal contratto con la Federazione, decise di concedere al ex capitano giallorosso di giocare con le sue calzature. La mancata deroga da parte della Mizumo, tuttavia, non è assolutamente sindacabile.
Altro caso, afferente al mondo del calcio, riguarda il mancato accordo tra Dybala e la Nike che ha portato il fuoriclasse bianconero a giocare con l’oscuramento del baffo, marchio indiscusso dell’azienda statunitense.
Non rendere visibile il marchio di Mizumo o di Adidas poteva, in extremis, essere una soluzione plausibile, fermo restando che, a priori, la scelta di un’assistenza idonea e professionalmente preparata alla stipula dei contratti avrebbe potuto prevenire questa guerriglia tra l’Italvolley e lo schiacciatore italo-russo.
Ebbene, quindi, la vicenda che oggi vede la Nazionale italiana di volley poco tutelata avrebbe potuto avere svariati epiloghi differenti se solo le parti avessero assunto atteggiamenti diversi e precauzioni più utili al bene della squadra, oltre che all’interesse economico.