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Gli obblighi del bagnino e i casi di esclusione di responsabilità

Pubblicato da: redazione | Mer, 19 Luglio 2017 - 10:45

La figura essenziale per la gestione di una piscina o di uno stabilimento balneare è quella dell’assistente bagnante. L’importanza di questa figura è ampiamente riconosciuta dalla Federazione Italiana Nuoto, che  si occupa attivamente della formazione e dell’abilitazione di coloro che vogliono ricoprire questo ruolo e definisce l’assistente bagnanti come “lo specialista che veglia sulla sicurezza di chi frequenta piscine e stabilimenti balneari marini o lacuali, capace ed esperto negli interventi di soccorso di chi si trova in situazione di pericolo in acqua”. Al fine di procedere all’esame vediamo che nel Decreto Ministero, Infrastrutture e trasporti 29/07/2016 n° 206, G.U. 17/11/2016 si suddividono: «assistente bagnante in acque interne e piscine, ovvero persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in acque interne e piscine e «assistente bagnante marittimo» persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in mare.

Per svolgere l’una o l’altra mansione, è necessario possedere uno specifico brevetto di idoneità. Le funzioni di questa figura, resa per la prima volta obbligatoria con la  Circolare del Ministero dell’Interno n. 16 del 15.02.1951, potrebbero sostanziarsi nella prevenzione degli incidenti e nella risoluzione di situazioni critiche. Nello specifico, coloro che ottengono il brevetto di idoneità a seguito dei corsi organizzati dagli organismi riconosciuti dal Ministero della marina mercantile o dalla sezione Salvamento della Federazione Nuoto, devono: prevenire gli incidenti in acqua o farvi fronte se avvenuti, mettendo in atto quelle tecniche di salvataggio e di primo soccorso acquisite nel corso di formazione e periodicamente aggiornate; regolare le attività di balneazione vegliando sul comportamento degli utenti; applicare e far rispettare le ordinanze della Capitaneria di porto o il regolamento della piscina; verificare periodicamente la chimica delle acque nelle piscine e le condizioni igieniche dell’ambiente.

Le competenze acquisite nel corso di formazione, inoltre, consentono loro di intervenire in modo adeguato per praticare le tecniche di primo soccorso, anche in caso di asfissia e arresto cardiaco. Durante il suo orario di lavoro, il “bagnino” deve attuare sempre il servizio pubblico di vigilanza e di soccorso  e , nel contempo, saper gestire l’emergenza e garantire la sicurezza in acqua, salvaguardando l’ incolumità dei bagnanti.  Per svolgere al meglio la propria “funzione sociale” il bagnino deve rispettare il divieto di allontanarsi dalla propria postazione di servizio, durante lo svolgimento del proprio turno di lavoro, nemmeno qualora riceva un ordine in tal senso dal proprio datore di lavoro, ovvero il concessionario dello stabilimento balneare in cui esercita le proprie mansioni. L’assistente bagnanti risponde, infatti, in prima persona della sicurezza degli utenti, sia sotto il punto di vista civile sia penale.  Pertanto, ogni qualvolta si allontana dalla sua postazione non potendo svolgere nel migliore dei modi l’impiego assegnatagli, è passibile di sanzione amministrativa da parte della Capitaneria di Porto, anche se, come già detto in precedenza, l’allontanamento è stato determinato da un ordine del datore di lavoro. A questo si deve aggiungere che la responsabilità del bagnino che si allontana dalla propria postazione assume rilevanza dal punto di vista penale, se da ciò deriva un ritardo nei soccorsi prestati ad un’eventuale vittima di annegamento. Tale responsabilità può essere esclusa soltanto se lo stesso bagnino è impegnato in un intervento di soccorso nei confronti di un altro bagnante.

Per quanto riguarda il numero di assistenti bagnanti necessari in relazione alla superficie delle vasche si deve tener conto di quanto previsto dalle norme sulla sicurezza degli impianti sportivi, le quali all’art. 14 prevedono che debba «essere disimpegnato un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 50 mq. Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 400 mq. Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d’acqua in ragione di 1 ogni 500 mq. Per vasche oltre 1.000 mq dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 mq». Le normative, la cui disciplina è demandata alle Regioni, non sono chiarissime e creano parecchi dubbi e confusione nella verifica delle eventuali responsabilità dei soggetti preposti al controllo e/o dei gestori degli stabilimenti o degli impianti. Per informazioni e approfondimenti, è possibile contattare l’avvocato al seguente indirizzo avvocato@valentinaporzia.com

 

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