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Gli obblighi del medico sociale

Pubblicato da: redazione | Mer, 14 Giugno 2017 - 10:45

Le Federazioni Sportive hanno previsto che ogni società sportiva debba prevedere la figura del medico sociale. Al fine di una corretta analisi della suddetta figura professionale, è necessario distinguere tra il medico sociale di un club professionistico e quello di una società dilettantistica.

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La tutela sanitaria degli sportivi professionisti è disciplinata dalla Legge n. 91 del 1981, la quale all’art. 7, titolato “tutela sanitaria” prevede che: «L’attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto Ministeriale della sanità». In forza di quanto appena esposto, le società devono prevedere l’istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale. Il possesso della Scheda Sanitaria è la conditio sine qua non per poter svolgere l’attività sportiva nell’ambito della società presso la quale l’atleta è tesserato. In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della salute. La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti autonomi di cui all’art. 3 della citata legge, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la Federazione sportiva nazionale. Gli oneri relativi alla istituzione e all’aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive. Nello specifico e in linea con quanto detto nel DM 13 Marzo 1995, che regola la tutela sanitaria per gli atleti professionistici, vediamo che la scheda è compilata e custodita dal medico sociale, attesta il regolare espletamento degli accertamenti previsti e contiene la valutazione dello stato di salute dello sportivo.

A seguito della stipula del contratto di lavoro sportivo, iI medico Sociale deve occuparsi di redigere la Scheda sanitaria dell’atleta , che come già detto dovrà essere oggetto di aggiornamenti costanti. Nella predetta Scheda dovranno essere comprese le eventuali controindicazioni temporanee alla pratica dell’attività agonistica e professionistica. In caso di trasferimento, il medico sociale ha l’onere di trasmettere entro 8 giorni copia della citata scheda al Medico sociale della nuova squadra. Qualora all’interruzione di un rapporto di lavoro non corrisponda un trasferimento ad altra società, il Medico sociale deve inviare la documentazione alla Federazione di appartenenza e contemporaneamente, lo sportivo  deve scegliere un medico specializzato in medicina dello Sport il quale deve occuparsi di compilare, aggiornare e trasmettere la scheda sanitaria del suo assistito anche alla Federazione Nazionale di appartenenza. È doveroso specificare che tale documentazione debba essere mantenuta dalle società per circa dieci anni, anche qualora il rapporto di lavoro sportivo si sia interrotto.

Il professionista sanitario, specializzato in Medicina dello Sport, è il responsabile sanitario della Società sportiva professionistica e deve essere regolarmente iscritto presso la Federazione Sportiva di appartenenza. Diversamente da quanto accade nel professionismo sportivo, le società dilettantistiche possono avvalersi di professionisti senza alcun titolo di specializzazione specifica. Il loro compito sarà  limitato all’assistenza sanitaria e alla valutazione periodica dell’atleta.

Tenendo conto della legge n. 376 del 2000, che disciplina la “Tutela sanitaria delle attività sportive e lotta contro il doping” e delle successive revisioni e aggiornamenti riguardo le sostanze farmacologiche e pratiche mediche considerate doping, il professionista Sanitario non deve prescrivere, somministrare o consigliare medicinali o trattamenti che possano in qualche modo alterare le prestazioni fisiche e sportive dell’atleta. Infatti,  in caso di positività ai test antidoping, il medico sociale è uno dei primi soggetti  ad essere ritenuto responsabile dell’illecito.

Con gli sviluppi del quotidiano e  l’ascesa del fenomeno sportivo, il medico sociale è divenuta una figura obbligatoria per disposizione delle singole Federazioni. In tale ruolo operano medici di varie specialità. La loro prestazione è molto spesso a titolo gratuito. Tale gratuità, tuttavia, non esime il medico sociale da eventuali responsabilità penali e civili derivanti dallo svolgimento della propria prestazione di opera intellettuale.

Dal 1929, il CONI dispone della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), deputata alla tutela della salute degli atleti e di chiunque pratichi attività sportiva e impegnata in un importante ruolo sociale e culturale.

Tra le altre cose, la FMSI prevede l’istituzione di corsi formativi in Medicina dello Sport secondo le disposizioni dei Comitati Regionali FMSI per i medici non specialisti in medicina dello sport che volessero iscriversi alla medesima Federazione.

Per informazioni e approfondimenti è possibile contattare l’avvocato al seguente indirizzo avvocato@valentinaporzia.com

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