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Chi risarcisce il raccattapalle che si fa male?

Pubblicato da: Dott.ssa Valentina Porzia | Mer, 7 Giugno 2017 - 10:45

Il raccattapalle è colui che raccoglie le palle sul campo di tennis o il pallone durante una partita di calcio per restituirle ai giocatori.

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Molto spesso si sente parlare della loro lentezza nel ridare la palla ai giocatori. Non di rado si assiste a decisioni dei giudici sportivi che ravvisano la responsabilità oggettiva della società ospitante per avere omesso di intervenire, nonostante i solleciti arbitrali, affinché i raccattapalle non ritardassero la ripresa del giuoco. Ma cosa succede se i raccattapalle si fanno male? Chi ne risponde? Perché?

Al fine di dare una risposta a queste domande è utile premettere che la società è oggettivamente responsabile dell’operato: dei dirigenti, dei tesserati, di ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale, o comunque rilevante per l’ordinamento federale, ovvero nel caso del calcio dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5° C.G.S. (soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilavante per l’ordinamento federale), del personale addetto ai servizi della società e infine, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo di gioco che in trasferta. Alla luce di quanto sopra esposto, il citato articolo prevede, inoltre, un trasferimento, in capo alla società, della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell’interesse della stessa società, o comunque svolgono attività rilevante per l’ordinamento sportivo. La responsabilità deriva dalla necessità di assicurare il pacifico svolgimento dell’attività sportiva e delle competizioni agonistiche, responsabilizzando le società ad un controllo dei tesserati, ovvero i dirigenti, i calciatori, i soci e non soci. In linea con quanto detto, ritroviamo l’orientamento della Procura Federale della FIGC nella Relazione sulla giustizia sportiva e responsabilità delle società per i comportamenti dei propri dirigenti: “la responsabilità oggettiva  trova fondamento  nell’esigenza di rendere effettivo e pregnante l’ impegno delle società nell’attività di prevenzione nella commissione di fatti che compromettono l’ordine pubblico o la regolarità nello svolgimento delle gare, nonché nell’attività di stimolo del massimo rispetto delle norme Federali da parte dei soggetti legati alla società al fine di assicurare il corretto svolgimento delle competizioni.”  Nell’ambito delle partite che prevedono la presenza dei raccattapalle, la società sportiva può rivestire il ruolo di ente organizzatore o anche quella di ente gestore dell’impianto utilizzato per la manifestazione sportiva. In entrambi i casi, la suddetta società potrà essere ritenuta responsabile dei fatti occorsi ai soggetti preposti al recupero delle palle fuori dal terreno di gioco. In linea generale, è possibile affermare che il gestore di un impianto sportivo deve garantire la sicurezza e l’incolumità dei soggetti che vi accedono, senza tener conto del fatto che siano lavoratori dipendenti, collaboratori, atleti, spettatori o altre tipologie di utenti in genere. Da ciò ne consegue la responsabilità della stessa, azionabile da parte dei terzi danneggiati e relativo obbligo risarcitorio. In tal senso, appare corretto dire che, sia pure con alcuni limiti, il gestore é titolare di una “posizione di garanzia”, in quanto egli può essere ritenuto responsabile solo degli eventi dannosi “prevedibili ed evitabili”. Al contrario, le società sportive, promotrici di una competizione, devono rispettare le regole di diligenza e prudenza, predisponendo misure idonee al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti terzi, siano essi atleti, spettatori o altri soggetti, quali gli ausiliari dell’organizzatore, come i raccattapalle. Accade, quindi, che qualora si verifichi un fatto dannoso per l’incolumità del di questi soggetti ausiliari, la società ospitante, sia essa gestore dell’impianto o semplice organizzatrice o entrambe, potrà essere considerata responsabile del danno sofferto e di conseguenza tenuta al risarcimento dei danni.

Per stabilire la responsabilità della società, quindi, è necessaria una valutazione fattuale. Sarà l’avvocato esperto in diritto sportivo a dover dimostrare ogni circostanza utile a sostenere le ragioni dell’assistito per ottenere l’esonero della responsabilità o il contrapposto diritto al risarcimento danni per causa a lui imputabile. Pertanto, è fondamentale avvalersi di un avvocato specializzato in diritto di sportivo, al fine di non incorrere in procedimenti infondati con conseguente condanna alle spese legali.

Per informazioni e approfondimenti è possibile contattare l’avvocato al seguente indirizzo avvocato@valentinaporzia.com

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