Il Gruppo Vespertilio del Club Alpino Italiano sezione di Bari è lo scopritore dell’Uomo di Altamura, insieme al Centro Altamurano Ricerche Speleologiche – CARS, che per primo esplorò e rese possibile l’entrata nella grotta che conservava i resti umani. A stabilirlo in secondo e ultimo grado è stato ieri il Consiglio di Stato, in totale riforma della sentenza del Tar Puglia, che l’anno scorso diede ragione ai singoli soci del CAI Bari che dichiaravano di aver partecipato all’esplorazione a titolo personale e non per conto del gruppo al quale appartenevano.
Nelle 19 pagine che ricostruiscono storicamente e puntualmente la vicenda e il contenzioso attraverso l’analisi di atti e circostanze, il Supremo Consiglio ha riconosciuto che il ritrovamento dello scheletro fossile ominide vissuto circa 150.000 anni fa è avvenuto grazie al lavoro congiunto dei due gruppi speleologici del CARS e del GSV (Gruppo Speleologico Vespertilio del CAI Bari), ai quali esclusivamente deve essere corrisposto il premio di rinvenimento derivante dalla scoperta del reperto e non alle persone fisiche che parteciparono all’esplorazione agendo sotto l’egida del GSV, utilizzandone il nome e le attrezzature. Pertanto, il Consiglio di Stato ha deciso che «l’unico soggetto avente diritto alla corresponsione del premio di rinvenimento, fermo il diritto acquisito dal CARS, è il CAI – Sezione di Bari».
In particolare, sono stati posti al vaglio dei magistrati numerosi documenti dell’epoca, tra i quali la comunicazione di avvenuta scoperta, in cui il CARS dichiarava esplicitamente di aver partecipato all’esplorazione con il GSV , i successivi provvedimenti amministrativi e gli atti e le pronunce relative al precedente contenzioso giudiziario (riguardante la presunta impossibilità di erogare il premio a causa della mancata autorizzazione dei proprietari del fondo all’accesso dei due gruppi speleologici) che, secondo il Consiglio di Stato avrebbero dovuto già indurre il Tar Puglia, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, a trarre le conseguenze della «imputabilità sostanziale dell’attività dei soci CAI al Vespertilio, annullando il provvedimento impugnato e assegnando il premio al CAI».
Secondo il Supremo Collegio presieduto da Luciano Barra Caracciolo, l’appello proposto dal CAI Sezione di Bari, assistito dagli avvocati Valentina Vasta e Nino Matassa, «è fondato e va accolto», poiché esistono «svariati elementi, concordanti e significativi, a sostegno della tesi della riconducibilità anche delle uscite esplorative del settembre–ottobre 1993 – e dell’uscita fondamentale del 3ottobre 1993 – all’attività del GSV il quale fa capo al CAI di Bari» e alle condotte delle persone che hanno materialmente rinvenuto i resti «non a titolo personale ma quali componenti del CAI di Bari invitati dal CARS alle esplorazioni, con la conseguente “co-ascrivibilità” del ritrovamento al CAI di Bari»
Tra gli elementi significativi, il Consiglio di Stato pone anche le precedenti sentenze, che fanno «ripetutamente riferimento al CAI, ai membri del CAI ed ai “gruppi”» e che le stesse avrebbero dovuto essere interpretate dalla Soprintendenza e dal Ministero «nel senso della attribuzione del premio in favore dei gruppi speleologici CARS e GSV-CAI in egual misura» come già del resto stabilito dal TAR con l’ord. n. 181 del 2015 che rilevò « l’attribuibilità del premio per il 50% a favore di ciascuna delle due associazioni, CAI e CARS».
“Siamo ovviamente molto soddisfatti di questa sentenza che mette il punto a una vicenda dolorosa che è andata avanti troppo a lungo. Siamo però soprattutto felici che il Consiglio di Stato abbia ribadito nella sua pronuncia quelli che sono i valori fondanti della speleologia e che sono da sempre motivo di orgoglio per il CAI di Bari, ovvero quelli della solidarietà e della condivisione. Il giudice ha riconosciuto che la speleologia è un’attività che si svolge in gruppo, e che all’interno del gruppo vengono condivisi attrezzature e materiali, così come obiettivi, successi e sconfitte. E’ stato anche per proteggere i valori di questo sodalizio, per noi scontati, che abbiamo deciso di combattere” – ha commentato Maurizio Armenise, Presidente del CAI sezione di Bari – La scoperta dell’Uomo di Altamura dimostra l’importanza e il valore anche civile dell’attività speleologica, e questa sentenza non può che motivare ancora di più il Gruppo Speleologico Vespertilio nel proseguire la quarantennale attività di formazione e ricerca speleologica dei propri associati”.
La vicenda ricostruita nella sentenza
Nel settembre 1993 il Gruppo Speleologico CARS di Altamura invita il Gruppo Speleologico CAI-Vespertilio a partecipare alle esplorazioni di Lamalunga, una grotta scoperta e penetrata dalla stesso gruppo altamurano già 3 anni prima. L’invito viene accettato da alcuni membri del GSV il 3 ottobre 1993, che insieme ai soci del CARS discendono nella cavità. I due gruppi si dividono e imboccano due cunicoli differenti, e in quello imboccato dai membri del CAI Bari vengono rinvenuti i resti dell’ “Uomo di Altamura”, scheletro fossile di ominide vissuto circa 150.000 anni fa, una scoperta paleontologica importantissima che getta nuova luce sulla storia della nostra evoluzione e sulle sorti dell’Homo Neanderthalensis in Europa.
Dal momento della scoperta, il premio per il ritrovamento che il Ministero doveva corrispondere agli scopritori della grotta è stato al centro di intricate vicende giudiziarie, che negli anni hanno visto su versanti opposti prima il Ministero da un lato e i gruppi aventi diritto al premio dall’altro, e in seguito i due gruppi speleologici CARS e GSV-CAI Bari nei confronti dei membri dello stesso gruppo speleologico barese, che da un certo punto in poi hanno sostenuto in tribunale di aver partecipato all’esplorazione a titolo personale e di aver diritto al premio in quanto persone fisiche.
Il Consiglio di Stato con il secondo e ultimo grado di giudizio della sentenza pubblicata il 31 maggio 2017, ha posto fine al contenzioso, riconoscendo come autore della scoperta dell’Uomo di Altamura il gruppo GSV-CAI Bari in quanto associazione, insieme al CARS, il cui diritto era stato già riconosciuto da precedenti sentenze.