Gli amanti del running sono in continuo aumento, sia tra gli uomini che tra le donne. Al contrario, le infrastrutture dedicate a questo sport sono ancora poche, con il risultato che gli appassionati della corsa spesso sono costretti a correre per strada. Il rischio che ne deriva è indubbio.
Volendoci concentrare sulla normativa applicata a questo sport dobbiamo soffermarci sull’art. 190 del Nuovo Codice della Strada, titolato “Comportamento dei pedoni”, il quale prevede limiti e disposizioni circa l’atteggiamento che deve essere tenuto dai pedoni sulla strada.
Gli stessi devono «circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione».
Per quanto riguarda il loro comportamento fuori dei centri abitati, lo stesso codice stabilisce che «i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila».
È interessante rilevare come, all’interno del citato articolo 190, siano previste tutta una serie di disposizioni volte a legiferare il comportamento dei pedoni ed, in generale, di tutti gli utenti della strada, ma non è contenuta alcuna esplicita deroga alle norme in materia di circolazione stradale per gli atleti.
Il comma 9, al contrario, dispone il divieto di effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Orbene, chiunque conosca la differenza di approccio alla strada dei pedoni e degli sportivi può notare le lacune della normativa, a tratti inappropriata.
Oltre ad equiparare l’atleta al pedone e a prevedere sanzioni per chi viola le disposizioni del succitato articolo (pagamento di una somma da euro 25 a euro 99), il codice complica la vita di chi si allena. Tenendo conto di quanto scritto, i runners, infatti, uscendo ed entrando dai centri abitati (per chi corre su percorsi in periferia) o passando in vie dal doppio senso di marcia a quello a senso unico devono cambiare il senso di percorrenza e quindi attraversare la strada.
Si tratta di un’operazione che aggiunge pericolo all’allenamento ed evidenzia la necessità di un percorso di training sicuro che non preveda attraversamenti o che comunque riduca al minimo il pericolo.
Quando, per mancanza di spazi idonei e protetti, gli sportivi sono costretti a correre per strada, è necessario che gli stessi rispettino le misure previste dalla normativa stradale e si auto tutelino, prediligendo un comportamento corretto.
Ad esempio, nel caso in cui ci si alleni durante le ore serali, l’onere deve essere quello di utilizzare un abbigliamento apposito, ovvero giubbottini da running specifici per la corsa nelle ore serali e notturne o calzature da running con catarifrangenti sul retro.
Altra cosa da evitare è l’utilizzo degli auricolari per ascoltare la musica. L’abitudine di molti sportivi, infatti, rende spesso impossibile la percezione delle segnalazioni acustiche. Leggendo quanto sopra, è senza dubbio rilevabile il comportamento errato di molti runners, spesso convinti di potersi comportare come in una competizione, ovvero come se stessero gareggiando su un “circuito” chiuso al traffico, in cui tutto è consentito, senza che vigano le regole in materia di circolazione stradale. Ebbene questa convinzione è errata e, il più delle volte, può rivelarsi pericolosa. Il mancato rispetto delle nome in materia di circolazione stradale espone l’atleta a notevoli rischi per la propria e l’altrui incolumità. A questo si deve aggiungere che, in caso di sinistro, le conseguenze possono essere davvero spiacevoli e non di poco rilievo sul piano dell’attribuzione delle responsabilità.
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