Lo ha stabilito il tribunale di Monza con la sentenza n. 617/2017 in cui il giudice ha specificato che nei casi in cui i degenti delle residenze sanitarie assistenziali necessitino anche di prestazioni sanitarie, il costo -o per meglio dire la retta- deve essere pagata dal servizio sanitario nazionale e che nulla è dovuto dai familiari dell’assistito. Il giudice di Monza ha stabilito tutto ciò in merito a un processo in cui gli attori erano una RSA e una congiunta di primo grado della paziente. La RSA ha visto così revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto in precedenza al fine dell’ottenimento da parte della famiglia del degente di oltre 39.000 euro di debito.
Il giudice ha altresì condannato -con la sua sentenza- la struttura alla restituzione di tutte le rette pagate dalla famiglia fino a quel momento. Il tribunale quindi, basandosi sull’orientamento oramai consolidato della Cassazione (tra le altre, numero 22776/2016) ha fatto valere in concetto che “quando oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l’attività va considerata comunque di rilievo sanitario e pertanto, di competenza dell’SSN”.