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Le cene del Milan, prima un dovere e poi un piacere

Pubblicato da: Dott.ssa Valentina Porzia | Mer, 22 Marzo 2023 - 18:27
Gigi Donnarumma

Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, ogni rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso – e quindi anche quello tra calciatore professionista e società – si costituisce “mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto avente forma scritta e conforme al modello tipo, predisposto in seguito all’Accordo Collettivo, stipulato ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate”. Esso nasce, infatti, in seguito alla stipulazione, da parte del singolo calciatore e della società sportiva affiliata a una delle Leghe Professionistiche, di un contratto di lavoro, la cui regolamentazione deriva dalle disposizioni contenute nell’Accordo Collettivo, stipulato tra Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C), la Lega Nazionale Professionisti (L.N.P.) e l’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), nonché da alcune norme organizzative interne federali.

Osservando il modello predisposto dall’Accordo, vedremo che si tratta di un contratto tipico, perché previsto e disciplinato dalla legge; a titolo oneroso, in quanto impone un impegno ad entrambe le parti, tenuta, l’una, a effettuare la prestazione lavorativa, e l’altra a corrispondere una retribuzione; ad effetti obbligatori, poiché dal contratto nascono obbligazioni per le parti; consensuale, in quanto si perfeziona con l’incontro tra le manifestazioni di volontà provenienti dalla società e dal calciatore; formale, poiché richiede la forma scritta; a prestazioni corrispettive, perché ne derivano obbligazioni reciproche per entrambe le parti; bilaterale, in quanto si stipula tra due parti.

Nel caso specifico del contratto di lavoro del calciatore professionista, si prevede il deposito della stessa scrittura presso la Lega competente per la relativa approvazione. Come già anticipato, a seguito del negozio giuridico, in capo ai soggetti sorgono reciproci diritti e doveri dei calciatori e delle società sportive, nell’ambito del rapporto di lavoro speciale istauratosi.

Per prima cosa, a proposito degli obblighi del calciatore, è necessario osservare che anche il rapporto di lavoro calcistico, come ogni altro rapporto subordinato, è caratterizzato dalla etero determinazione dell’attività lavorativa. Ne deriva, dunque, l’applicazione, anche all’interno del rapporto calciatore professionista e società sportiva, di quanto disposto dall’articolo 2104 c.c., secondo il quale “Il prestatore di lavoro – in questo caso, il calciatore – deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale”. Lo stesso sportivo deve, inoltre, “…osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”. Ulteriore conferma dell’applicabilità del citato articolo è data dalla parte in cui l’Accordo Collettivo per i calciatori professionisti di Serie A e B investe l’atleta del dovere di adempiere alla propria prestazione sportiva, nell’ambito dell’organizzazione predisposta dalla società e con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Le specificazioni concrete degli obblighi di diligenza e di obbedienza del calciatore sono ravvisabili in particolare negli articoli 9 e 10 del summenzionato Accordo Collettivo.

Nel citato articolo 9, si parla dell’obbedienza preparatoria: il calciatore, infatti, è tenuto a curare la propria integrità psicofisica e ad astenersi dal mettere a rischio la sua incolumità e la sua condizione atletica. In considerazione dei grandi investimenti che le società compiono per l’acquisto dei calciatori, si tratta di un obbligo doveroso per lo sportivo. Da questo onere deriva il diritto della società a chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del compenso fino al 50%, nel caso la condotta di vita sregolata del calciatore – conseguenza del dolo o di colpa grave dello stesso –pregiudichi l’adempimento dell’obbligazione assunta.

Un’ulteriore specificazione del suddetto obbligo si ha quando s’impone al calciatore di custodire con diligenza gli indumenti e i materiali forniti dalla società sportiva, pena il rimborso degli stessi.

A quanto detto fino ad ora, si deve aggiungere che l’Accordo Collettivo riconosce la legittimazione della società sportiva ad emanare delle prescrizioni vincolanti sul comportamento di vita dell’atleta. Il calciatore potrà essere chiamato a seguire una certa alimentazione, all’obbligo di indossare, in occasioni ufficiali, un determinato abbigliamento fornito dalla società, all’essere presenti e partecipi della vita societaria, nel dovere di tenere un particolare contegno nei confronti degli organi di stampa comunicazione (si pensi ad esempio ai famosi silenzi stampa che le società impongono in certe circostanze ai propri tesserati).  Oltre quanto detto fino ad ora, si ravvisa il divieto per il calciatore di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della società per la quale sono tesserati. Tale prescrizione è utile soprattutto a statuire l’obbligo per il calciatore di seguire le istruzioni tecnico/tattiche dell’allenatore, soggetto al quale spetta la scelta della collocazione dell’atleta in campo, senza possibilità di contestazione.

Leggendo i suindicati obblighi, che rappresentano solo alcuni degli oneri a carico del calciatore professionista a seguito della firma del contratto, è chiaro che i commensali delle recenti cene milaniste abbiano partecipato mossi dal piacere di ritrovarsi seduti a tavola e, soprattutto dal dovere di esserci in quanto parte della squadra.

Lo stesso dovere è confermato anche dalla richiesta di permesso fatta dal neo diciottenne Gianluigi Donnarumma, assente giustificato alla cena offerta da Mister Montella.

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