GIOVEDì, 21 NOVEMBRE 2024
77,414 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com

Per segnalazioni: +39 375 5535222
77,414 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Anticipo del tirocinio forense: approvati i sei mesi di pratica anticipata

Pubblicato da: redazione | Mer, 22 Marzo 2023 - 18:27
Praticantato-del-praticante-avvocato-presso-gli-uffici-giudiziari

La convenzione quadro tra il Consiglio Forense e la conferenza dei direttori di giurisprudenza e scienze politiche ha dato il via libera già a partire dall’A.A. 2017/2018 all’anticipo del praticantato prima di aver conseguito il titolo universitario. I laureandi, quindi, potranno effettuare presso gli studi legali sei dei diciotto mesi obbligatori per l’ammissione all’esame di abilitazione. Non resta quindi che attendere qualche mese perché gli Ordini Territoriali possano stipulare le necessarie convenzioni con le università locali.

Le modalità con cui i laureandi potranno usufruire di tale anticipo prevedono un obbligo di frequenza dello studio per almeno dodici ore a settimana, nonché dodici udienze a semestre. Da un punto di vista universitario, il laureando oltre a dover essere in regola con gli esami, e in regola con il numero di crediti necessari nelle materie: diritto processuale civile e penale, diritto penale, diritto amministrativo, diritto privato, diritto costituzionale e diritto dell’Unione Europea, non avrà più l’onere della media del ventisette.

Verrà istituita la figura di tutor accademico al fine di vigilare sulla effettiva prosecuzione del corso di studi da parte dello studente/praticante nonché di verificare che il “dominus” garantisca l’effettivo carattere formativo del tirocinio coinvolgendo il praticando nell’assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie. In caso di mancato perseguimento del titolo di laurea nei due anni successivi, il praticante potrà usufruire della sospensione del tirocinio per sei mesi ma in caso di mancato ripristino ne conseguirà la cancellazione dal registro dei praticanti. L’onere finale in capo al praticante sarà quella di redazione di una relazione finale da depositare presso il Consiglio dell’Ordine recante le firme sia del “dominus” , sia del tutor. Tale relazione sarà condizione obbligatoria per il rilascio dell’attestato di tirocinio semestrale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.

Malattie e fornelli a gas, dati...

 Ogni anno, il gas utilizzato nei nostri fornelli è responsabile di...
- 21 Novembre 2024

Il cliente scivola sulla soglia? A...

Quando il cliente scivola rovinosamente sulla soglia di marmo, riportando gravi...
- 21 Novembre 2024

Giornata alberi: sempre più boschi in...

La superficie nazionale coperta da boschi è salita al valore record...
- 21 Novembre 2024

Ancora paura nel Salento: continuano gli...

Ancora un avvistamento per un esemplare adulto di lupo a bordo...
- 21 Novembre 2024