La convenzione quadro tra il Consiglio Forense e la conferenza dei direttori di giurisprudenza e scienze politiche ha dato il via libera già a partire dall’A.A. 2017/2018 all’anticipo del praticantato prima di aver conseguito il titolo universitario. I laureandi, quindi, potranno effettuare presso gli studi legali sei dei diciotto mesi obbligatori per l’ammissione all’esame di abilitazione. Non resta quindi che attendere qualche mese perché gli Ordini Territoriali possano stipulare le necessarie convenzioni con le università locali.
Le modalità con cui i laureandi potranno usufruire di tale anticipo prevedono un obbligo di frequenza dello studio per almeno dodici ore a settimana, nonché dodici udienze a semestre. Da un punto di vista universitario, il laureando oltre a dover essere in regola con gli esami, e in regola con il numero di crediti necessari nelle materie: diritto processuale civile e penale, diritto penale, diritto amministrativo, diritto privato, diritto costituzionale e diritto dell’Unione Europea, non avrà più l’onere della media del ventisette.
Verrà istituita la figura di tutor accademico al fine di vigilare sulla effettiva prosecuzione del corso di studi da parte dello studente/praticante nonché di verificare che il “dominus” garantisca l’effettivo carattere formativo del tirocinio coinvolgendo il praticando nell’assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie. In caso di mancato perseguimento del titolo di laurea nei due anni successivi, il praticante potrà usufruire della sospensione del tirocinio per sei mesi ma in caso di mancato ripristino ne conseguirà la cancellazione dal registro dei praticanti. L’onere finale in capo al praticante sarà quella di redazione di una relazione finale da depositare presso il Consiglio dell’Ordine recante le firme sia del “dominus” , sia del tutor. Tale relazione sarà condizione obbligatoria per il rilascio dell’attestato di tirocinio semestrale.