“Il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi, viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia (ancorché di fatto) costituita da uno stabile modello di vita comune, con la nascita di figli ed il trasferimento del nuovo nucleo in una nuova abitazione messa a disposizione del convivente“. Ha così sentenziato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 4649/2017 ribaltando la decisione dei giudici di Corte d’Appello che avevano precedentemente confermato l’obbligo da parte dell’ex alla corresponsione dell’assegno mensile. Tale sentenza può configurarsi quindi come l’addio definitivo al diritto all’assegno divorzile nel caso in cui il “mantenuto” intraprende una nuova convivenza.