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A Bari, arriva Floro Flores: quanto è vero l’obbligo di riscatto?

Pubblicato da: Dott.ssa Valentina Porzia | Mer, 22 Marzo 2023 - 18:14
Floro Flores

Terminato il calciomercato invernale, è tempo di bilanci. A Bari, il grande colpo è stato Floro Flores. I giornali parlano di prestito, con obbligo di riscatto in caso di promozione della società barese in serie A. Visto il ruolo di questa rubrica, quest’oggi, faremo luce sulla correttezza di quanto affermato dalle testate, e più in generale dal calciomercato moderno.

In primis, è doveroso stabilire che, in ambito calcistico, il prestito «è il trasferimento temporaneo di un calciatore da una società ad un’altra». In questo caso, succede che la società di partenza continua a detenere il cartellino del giocatore il quale, a seconda degli accordi, può anche essere richiamato in caso di bisogno dal club cedente.

Regolamenti alla mano, vediamo che la norma sullo status e sui trasferimenti dei calciatori della FIFA stabilisce che «Un professionista può essere ceduto in prestito ad un’altra società sulla base di un contratto scritto fra il calciatore e le società interessate». La stessa norma, ricalcata dai regolamenti F.I.G.C., sancisce, inoltre, che «Il prestito è disciplinato dalle stesse regole applicabili ai trasferimenti dei calciatori, comprese quelle relative all’indennità di formazione e al meccanismo di solidarietà»

È evidente che nessuna legge o normativa della FIGC, e  neppure della FIFA, preveda  un prestito con obbligo di riscatto.  La disciplina italiana di riferimento, ovvero l’articolo 103 delle Noif, parla esclusivamente della fattispecie riguardante la cessione a titolo temporaneo con diritto d’opzione, ovvero il diritto di riscatto dell’intero cartellino o della metà. Precisamente, il citato articolo statuisce che «la cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive».

A favore della società cessionaria è riconosciuto il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva. Tuttavia, lo stesso diritto è subordinato al fatto che «tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;  la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione».

La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere approvata dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Negli accordi di trasferimento temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria o un premio di rendimento a favore della società cedente, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.  La normativa sui prestiti, o meglio sulle c.d. cessioni temporanee di contratto, non prevede l’obbligo di riscatto, inteso come la formula che obbliga l’acquirente ad acquistare un determinato bene, dopo aver goduto delle sue prestazioni per un determinato periodo. Il prestito con obbligo di riscatto non ha valenza giuridica, perchè non esiste. Lo stesso obbligo non è previsto da nessun regolamento, legge o normativa vigenti, sia della F.I.G.C. che della F.I.FA..

Nelle recenti trattative, tuttavia, lo si sente nominare frequentemente, ma spesso questa costrizione non viene rispettata. Tale defezione deriva dall’assenza di una normativa specifica, disciplinante quest’aspetto. La risposta ovvia è quella secondo la quale se qualcosa non è menzionato, significa che non è vietato e non è tutelato. Succede, quindi, che nessuno vieta la previsione dell’obbligo ma nessun’altro può pensare di avere una garanzia legale se non dovesse essere soddisfatto da ciò che accade. L’unica forma per giustificare un obbligo di riscatto è la scrittura privata, tramite la quale le due parti, proponente e accettante, potrebbero trovare un accordo in base a un negozio giuridico e in base a un rapporto obbligazionario che porti a un riscatto alla fine della “prova”. In tal caso, la scrittura privata andrebbe sicuramente a favore della legge, ma senza di essa difficilmente il Chievo potrebbe imporre alla Fc Bari 1908 il riscatto obbligatorio della metà di  Floro Flores a fine stagione.

Il prestito con obbligo di riscatto è, nella prassi, un espediente che permette alla squadra che acquista di non inserire a bilancio la spesa per il giocatore, tranne per quanto riguarda lo stipendio, e di rivalersi sull’ammortamento del valore del giocatore fino a quando non verrà esercitato il riscatto, eventuale. Dunque, si dice riscatto obbligatorio ma si legge opzionale e la realtà muta solo in presenza di una a scrittura privata. Insomma,  per legge e per normativa, di obbligatorio non c’è nulla.

A prescindere da quanto potrebbe accadere, l’auspicio è che le indubbie qualità e la molta esperienza dell’attaccante napoletano rendano più incisivo il reparto offensivo biancorosso e la società, a fine giugno, non debba porsi interrogativi sul futuro a Bari del suo nuovo giocatore.

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