A identificare tale reato è l’articolo 674 c.p. il quale stabilisce che “chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone…è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro”. Ciò che il legislatore con tale norma ha evidentemente voluto tutelare è l’ordine pubblico al fine di dissuadere gli eventuali autori da condotte volte a creare disagio o molestare altre persone.
Data la chiarezza esplicativa della norma è chiaro quindi che per la configurazione del reato è sufficiente che il liquido o l’oggetto lanciato o versato sia considerato idoneo a offendere ovvero imbrattare l’altro soggetto.