Ormai da lungo tempo e dopo numerosi rimpalli tra le Camere, è di recente approvazione da parte del Senato il decreto di legge in merito alla responsabilità professionale del personale sanitario. Il ddl Gelli è ora in attesa unicamente dell’approvazione di Montecitorio che, i più informati, prevedono arrivare non oltre fine febbraio. Tra i punti salienti della riforma: l’onere della prova a carico del paziente, nonché l’obbligo da parte di tutte le strutture sanitarie alla stipula di una polizza assicurativa, che quindi consentirà ai cittadini di proporre un’azione di risarcimento direttamente nei confronti della compagnia.
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Nello specifico è possibile riassumere i punti chiave del ddl Gelli come segue:
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Medici e responsabilità penale
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L’introduzione dell’articolo 590-sexies esclude la colpa del medico nel caso in cui le linee guida stabilite siano da quest’ultimo state rispettate ovvero, in mancanza, sia stata messa in atto la prassi clinico-assistenziale. Non sarà pertanto ritenuto responsabile penalmente se durante lo svolgimento della propria attività dovesse cagionare la morte o lesioni personali all’assistito.
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Conciliazione obbligatoria
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Ulteriore novità inserita all’interno del disegno di legge riguarda le controversie in caso di responsabilità medica e stabilisce l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per poter susseguentemente procedere alla domanda giudiziale.
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Assicurazione obbligatoria
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Tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e/o private saranno obbligate alla stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Tale obbligo, specifica il ddl, viene esteso anche per tutte le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria, e/o in convenzione con il sistema sanitario nazionale, e/o attraverso la telemedicina. Il decreto legge stabilisce altresì che la polizza in questione deve prevedere un periodo di ultrattività della copertura estesa anche agli eredi e non disdettabile, ciò al fine di poter consentire eventuali richieste di risarcimenti nei dieci anni successivi alla cessazione dell’attività.
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