Come stabilito dall’Art. 126 bis del codice della strada, in caso di violazione che comporti la decurtazione di punti dalla patente di guida, e nella circostanza in cui la contestazione non possa essere eseguita al momento della constatazione, il proprietario o l’avente diritto all’utilizzo del mezzo deve riceverne notifica entro il termine perentorio di 60 giorni.
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La Cassazione, poco prima di Natale, ha stabilito che nel caso in cui detta comunicazione non sia inviata a strettissimo giro dal momento della violazione, non è possibile richiedere all’avente diritto la comunicazione dei dati del guidatore. La Corte, rifacendosi a una precedente sentenza di aprile dello stesso anno secondo cui “[…] ove la contestazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione, in quanto la tempestività della contestazione risponde alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere dle tempo rende evanescenti i ricordi“.
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In definitiva quindi l’obbligo di denuncia dei dati viene meno nel caso in cui la notifica dell’infrazione non sia stata tempestiva.