Potrà tornare ad insegnare in Puglia una docente della scuola elementare che lavorava nel V circolo didattico di Barletta e che era stata trasferita ad Udine. Lo ha deciso il giudice del tribunale del Lavoro di Trani che con una ordinanza ha accolto la richiesta dell’insegnante, una donna sposata e con due figli piccoli.
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Condannato l’Ufficio Scolastico regionale pugliese ad assegnare l’insegnante “in organico di una delle sedi disponibili nell’ambito territoriale della Puglia o di altra sede elencata nelle preferenze espresse”. “Si tratta – spiega il legale Graziangela Berloco che ha assistito la docente con l’avvocato Giannuzzi Cardone – della prima ordinanza che in Puglia ha deciso in materia, stabilendo l’illegittimità dell’assegnazione della ricorrente in una sede distante, rispetto a quelle indicate (Foggia, Bari)”.
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Il tribunale ha riconosciuto la violazione “del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti”. “Detto principio – è scritto nell’ordinanza – vincola l’amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”.