La Carta dei diritti del passeggero redatta dall’ENAC a cui devono far riferimento tutte le compagnie aeree italiane, riunisce tutte le prescrizioni e i diritti del viaggiatore e proprio in riferimento a tale accordo, Alitalia dovrà corrispondere un rimborso al passeggero in caso di ritardo sia del volo di partenza sia di arrivo.
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Nello specifico la Carta dei diritti sancisce che se il volo subisce un ritardo in partenza fino a 4 ore, il rimborso non è previsto, ma è obbligatoria da parte della compagnia aerea un’adeguata assistenza GRATUITA. Tale assistenza prevede: pasti, bevande, l’eventuale sistemazione in albergo, il collegamento tra albergo e aeroporto, due telefonate, due fax o due email.
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In caso di ritardo di oltre 5 ore, il passeggero oltre che all’assistenza specificata in precedenza, ha diritto anche alla rinuncia al volo e al rimborso dell’intero prezzo del biglietto.
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Nella circostanza in cui il ritardo riguardi l’arrivo e sia superiore alle 3 ore, il viaggiatore può richiedere alla compagnia di bandiera un rimborso da calcolarsi in base ai km: da 250 € in caso di voli intercomunitari entro i 1500 km, fino a 600 € per le tratte internazionali oltre i 3500 km.
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Attenzione però, in caso di condizioni di instabilità politica, condizioni meteorologiche avverse, scioperi imprevisti o rischi per la sicurezza, gli obblighi della compagnia sono limitati o annullati e il rimborso per il ritardo del volo non è dovuto.
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La Carta dei diritti stabilisce anche le modalità con cui le compagnie aeree devono comunicare con i passeggeri e in particolare prevede che nella zona di imbarco debba essere presente un avviso che specifichi quanto segue: “In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza”. Inoltre, nel momento in cui si verifica il disservizio dovrebbe essere fornito ad ogni passeggero un vademecum con le istruzioni per ottenere l’assistenza gratuita specificata in precedenza nonché le modalità per ottenere il rimborso oltre che la modulistica necessaria per sporgere un reclamo alla stessa compagnia e/o ad altri organismi.
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La compagnia di bandiera al fine di risolvere in maniera rapida le eventuali controversie, ha sottoscritto con le maggiori associazioni di consumatori italiane un Regolamento di Conciliazione Paritetica utile a risolvere mediante una commissione di conciliazione gratuita le controversie che si sono verificate.
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Tale commissione riunisce alcuni rappresentati della compagnia aerea e i rappresentanti delle associazioni firmatarie: ACU, Adiconsum, Adusbef, Adoc, Altroconsumo, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Movimento consumatori e Unione Nazionale Consumatori.
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La conciliazione può essere richiesta dal passeggero mediante istanza all’ufficio preposto, anche nel caso in cui ritenga di non essere soddisfatto oppure di aver ricevuto le dovute risposte in tempi troppo lunghi. Nel caso in cui il viaggiatore ritenga che i propri diritti siano stati violati, la procedura giudiziaria per l’ottenimento di una compensazione integrativa è sempre avviabile.