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Brevi cenni sull’ultima riforma dell’apprendistato

Pubblicato da: Avv. Attilio Triggiani | Mer, 22 Marzo 2023 - 09:16
Apprendistato E

In Italia l’istituto dell’apprendistato ha sempre funzionato poco e male, mi si passi questo giudizio un po’ tranchant (in molte regioni italiane, negli ultimi venti anni, vi è stata una bassa percentuale di apprendisti formati rispetto a quelli assunti). Ebbene il “Jobs Act 2” ha provato con intenti positivi e chiarificatori a rilanciare tale istituto, coi decreti legislativi n.81/15 e nn.148 e 150 14.09.15, attuativi delle deleghe contenute nella 183/14. La terza riforma in 12 anni! Infatti il contratto di apprendistato era stato già riformato con il d.lgs.10.09.2003 n.276 (attuativo della legge Biagi) e successivamente col d.lgs.14.09.11 n.167. Ad ogni buon conto, con il d.lgs. 81 del 15 maggio 2015 e i d.lgs.148 e 150 del 14.09.15, si è tentato di dar luogo agli obiettivi della legge delega, la l.183/14, che erano: facilitare l’accesso al lavoro dei disoccupati e riordinare i contratti di lavoro per renderli competitivi sul mercato del lavoro secondo i dettami dell’unione europea (“in coerenza con la regolazione dell’Unione Europea e le convenzioni internazionali”).rnrnAnalizziamo brevemente la riforma e le sue novità. Come nella riforma Biagi del 2003, abbiamo sempre tre tipi di contratti di apprendistato: il primo, quello per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (detto apprendistato per la qualifica professionale), il secondo detto professionalizzante e il terzo, detto di alta formazione e ricerca. In realtà la riforma ha voluto più che altro ristrutturare il primo e terzo tipo, seguendo l’orientamento del legislatore di far integrare il lavoro, l’istruzione e la formazione a tutti i livelli (si è parlato di sistema duale, non senza qualche critica della dottrina) laddove l’istruzione e la formazione dovranno avere un collegamento più diretto e non essere intesi come percorsi alternativi e subalterni.rnrnComunque questa riforma ci ha provato, accorpando il primo e terzo tipo, ovvero quello per la qualifica professionale con quello di alta formazione e ricerca, verso un’integrazione organica, in un sistema –appunto- duale di formazione e lavoro insieme (l’integrazione tra istruzione e formazione trova la sua migliore espressione nel sistema dei crediti certificati). Tale sistema integrato di formazione e lavoro è connesso ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenute nel repertorio nazionale ex art.8 d.lgs.16.01.13 n.13, nell’ambito del Quadro Europeo delle Qualificazioni (che ha come obiettivo il collegamento dei sistemi di qualificazioni dei paesi diversi, per facilitare la circolazione delle qualifiche tra i vari sistemi). Il secondo tipo di apprendistato, quello professionalizzante, fondamentalmente resta il medesimo della disciplina del T.U. 167/11 eccetto un diverso livello di competenza dell’autonomia collettiva, dando quindi primaria importanza ai sistemi di inquadramento del personale contenuti nei contratti collettivi (si parla di qualificazione professionale e non più di qualifica). Altresì degna di nota, dopo l’estensione della NASPI agli apprendisti ex l.92/12, appare l’estensione degli apprendisti del secondo tipo contrattuale -e solo questi ultimi- ai trattamenti di CIGO e CIGS nonché all’intervento dei Fondi di Solidarietà.rnrnPer quanto concerne la disciplina generale la novità sostanziale –che vale per tutte e tre le tipologie contrattuali- è quella che prevede l’obbligo della forma scritta ad probationem nonché la novità data dall’applicazione, durante tutta la durata dell’apprendistato, delle sanzioni previste per i licenziamenti illegittimi, con richiami alla Legge Fornero e –per i nuovi assunti- al d.lgs.23/15. In quest’ultimo caso però la novità da non sottovalutare è quella che prevede –solo per il primo tipo di contratto- il giustificato motivo di licenziamento per il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. L’ulteriore disciplina del contratto di apprendistato è rimessa, come prima, agli accordi interconfederali, ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per concludere: con quest’ultima “ristrutturazione” si è cercato di rilanciare l’istituto dell’apprendistato rafforzando il connubio scuola-lavoro, in attuazione delle deleghe della l.183/14. Messa in soffitta la ormai vecchia figura del “ragazzo di bottega”, mi auguro che tale riforma di respiro “europeo” possa avere un effetto rigenerante in termini di occupazione e formazione dei nostri giovani.

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