Finalmente il Governo presta la dovuta attenzione alla materia dei congedi parentali ed alla tutela della genitorialità.rnRicordiamo che il congedo parentale è il diritto che ciascun genitore ha, per ogni figlio, di assentarsi dal lavoro secondo modalità e durate prestabilite dalla legge e dai contratti collettivi.rnTale diritto, garantito dal T.U. Maternità (D.lgs.151/2001), ha subito una meritevole attenzione ed un positivo ampliamento nel pacchetto di norme del D. Lgs.80/2015, attuativo del cosiddetto Jobs Act 2 (l. 10 dicembre 2014 n.183). Ebbene il D.Lgs.80/15 ha previsto strutturali novità, sperimentali fino al 31.12.15. Solo con l’entrata in vigore (24.09.15) del D.Lgs.148/15 -all’art.43 comma 2- il legislatore stabilizza –grazie al reperimento dei fondi per i prossimi anni- tali modifiche normative. Tali norme –pertanto- non sono più sperimentali ma permanenti e così l’arricchimento delle tutele della lavoratrice madre e della genitorialità in genere è fruibile anche per i prossimi anni.rnAnalizziamo brevemente le principali (non tutte) novità di riforma che hanno rafforzato i congedi parentali e in particolare il congedo di maternità.rnInnanzitutto è stato esteso il congedo parentale fino a 12 anni di età del bambino anziché adrnotto, e la durata complessiva del congedo resta invariata (tre anni). Novità assoluta quella che riguarda le donne vittime di violenza di genere, lavoratrici dipendenti ma anche le parasubordinate –del privato come del pubblico- escluse le lavoratrici domestiche, che potranno richiedere un congedo di massimo tre mesi dal lavoro ma solo se inserite in programmi di recupero certificati e quindi solo per motivi legati a tali percorsi di protezione.rnAltra novità da segnalare è l’estensione del congedo di paternità ai lavoratori autonomi. Ancora, viene riconosciuta la facoltà di dimissioni senza preavviso alla lavoratrice madre o al lavoratore padre che fruisca o abbia fruito del congedo di paternità, fino al compimento di un anno di età del bambino.rnPer il figlio affetto da handicap, il padre o la madre hanno diritto a prorogare il congedo per un periodo massimo non superiore a tre anni entro il compimento del dodicesimo anno dirnvita del bambino (non più entro l’ottavo). Se manca la previsione dei contratti collettivi, il genitore potrà scegliere tra congedo orario o giornaliero, secondo le proprie esigenze.rnIn caso di ricovero del neonato la madre può far sospendere il congedo fino al rientro del bambino a casa. Altresì in caso di parto prematuro la madre può usufruire dell’astensione obbligatoria dopo il parto, anche se ciò comporti il superamento dei cinque mesi previsti.rnInfine, altra novità fondamentale è quella che tocca il delicato ed attualissimo tema dell’adozione internazionale, ovvero la possibilità per il padre di richiedere un congedo non retribuito sebbene la madre non sia lavoratrice, in modo che entrambi possano partecipare a tutte le fasi della procedura di adozione.rnAncora sull’adozione: si estende il divieto di lavoro notturno anche a madri o padri adottivi o affidatari durante i primi tre anni d’ingresso del bambino nella famiglia. Anche sull’indennità di maternità si reputano degne di attenzione due novità: in primis viene estesa l’indennità di maternità anche in caso di licenziamento della lavoratrice per giusta causa; inoltre, fino a sei anni di vita del bambino, l’indennnità di maternità è fruibile dal genitore indipendentemente dal reddito; fino a otto anni di vita del bambino la predetta indennità è invece legata al reddito del genitore.rnCome potete ben vedere, importanti novità di respiro europeo, che riformano positivamente una disciplina delicata, che finalmente allarga l’estensione dei diritti dei congedi e dell’indennità di maternità anche a temi attuali e –direi- imprescindibili della ns. società come la violenza di genere, l’adozione (anche internazionale) e l’affidamento.rnDirei che l’attuazione permanente del pacchetto di norme del Jobs Act 2 sui congedi parentali ha rappresentato una delle novità più positive dell’intera struttura normativa della legge 10 dicembre 2014 n.183.
Jobs Act 2, il congedo parentale e di maternità
Pubblicato da: Avv. Attilio Triggiani | Mer, 22 Marzo 2023 - 09:06
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