Da oggi, 4 maggio, entra i vigore la fase 2 dell’emergenza coronavirus. Ecco le nuove regole del governo Conte: dall’ok all’attività motoria o sportiva all’aperto, alla possibilità di far vista a familiari e congiunti con qualche discrepanza decisionale di città in città.
Ad esempio a Bari, il sindaco Antonio Decaro ha stabilito che per i prossimi giorni i parchi e giardini resteranno chiusi, in via cautelare in modo da prevenire gli assembramenti. In ogni anche nel capoluogo pugliese caso è concesso fare joggin all’aperto e nei luoghi pubblici non interdetti. Inoltre il mercato resterà su via Pitagora solo per i prodotti ittici, mentre gli altri generi alimentari saranno trasferiti in via Peucetia, in una area appositamente allestita. La nuova collocazione è stata resa indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza.
In vista del ritorno a lavoro l’Amtab in collaborazione con l’amministrazione comunale ha disposto un piano di riorganizzazione del servizio che ha l’obiettivo di rafforzare alcune corse, smistare le presenze ai capolinea, contingentare gli ingressi a bordo degli autobus e offrire un servizio di trasporto pubblico più sicuro. L’ingresso a bordo dei mezzi sarà consentito solo se in possesso di mascherina.
A livello regionale, già da alcuni giorni il presidente della Puglia, Michele Emiliano, ha dato il via libera alla pesca amatoriale e alla riapertura degli esercizi di toelettatura degli animali: sarà possibile anche raggiungere le seconde case, ma solo per fare manutenzione, così come saranno autorizzati gli spostamenti nella regione per la riparazione delle imbarcazioni da diporto. Anche il settore della sanità torna ad una lenta normalità, ospedali pubblici e privati e ambulatori effettuano ricoveri anche non urgenti ed esami e visite. Infine per studenti fuorisede, lavoratori o chi rientra in Puglia da altre regioni è obbligatoria la quarantena di 14 giorni.
Le Faq sulla fase 2 del governo Conte. È consentito fare attività motoria o sportiva? L’attività sportiva e motoria all’aperto è consenta solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.
Posso utilizzare la bicicletta? L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.
Cimiteri. E’ consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.
Posso spostarmi per far visita a qualcuno? Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.
Visite ai parenti. Sono consentite visite “per incontrare i congiunti”, pur rimanendo il divieto di assembramenti. Per congiunti si intende “i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e unione civile, nonché le relazioni connotate da duratura comunanza di vita e di affetti”, dunque coppie di fatto, indipendentemente dal sesso. Sono esclusi gli amici.
Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi? L’ambito cui può riferirsi la dizione ‘congiunti’ può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
Si può uscire per fare una passeggiata? Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite.
Lavoro. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°? I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).